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| Art.
1 Viene costituito un Club specializzato di razza con il nome di CLUB
ITALIANO della BANTAM. Art. 2 La sede sociale è presso il "referente" in carica. Art. 3 Possono essere membri del club solo gli allevatori regolarmente tesserati F.I.A.V. per l'anno in corso. - Qualora ciascun membro non rinnovi il tesseramento F.I.A.V. vedrà decadere anche quello del Club, perdendo ogni forma di quota sociale. Art. 4 Gli scopi del Club sono: - raggruppare allevatori e simpatizzanti della razza, favorendo e sviluppando relazioni e scambi tra gli stessi. - sorvegliare e rispettare lo standard e la diffusione della razza. - allevare rigidamente in selezione. - redigere un albo di allevamento. - organizzare giornate tecnico-scientifiche e/o almeno un incontro espositivo annuo. Art. 5 Il Club favorirà tutti gli scambi culturali e pratici assicurando un servizio gratuito a tutti i Soci. - Si impegnerà presso le Associazioni organizzatrici delle esposizioni in cui si svolgerà l'annuale incontro espositivo per agevolare il prezzo d'ingabbio. - Si impegnerà presso l'Ordine dei Giudici affinché vengano designati dei giudici scelti a maggioranza dagli allevatori. Art. 6 Per il momento è previsto un "referente" con compiti puramente di segreteria, eletto a maggioranza all'assemblea generale. Questa figura rimarrà in carica per due anni e sarà rieleggibile. Art. 7 L'assemblea generale è composta da tutti i Soci del Club e si riunisce almeno una volta all'anno, possibilmente durante il momento espositivo. - un'assemblea straordinaria può essere indetta qualora un terzo dei soci lo richieda. - è compito dell'assemblea generale eleggere il "referente", stabilire la quota sociale e approvare qualsiasi modifica allo statuto purchè comunicata due mesi prima dello svolgimento della stessa. - tutto ciò che è approvato in Assemblea Generale diventa operativo quando ad essa ha partecipato il 50% dei Soci iscritti. Art. 8 Tutti i membri del Club che andranno a nuocere gli scopi perseguiti dall'Associazione, saranno radiati dopo che avranno espresso spiegazioni di fronte all'Assemblea Generale. Art. 9 In caso di scioglimento, votato con maggioranza dai presenti all'Assemblea Generale, tutto l'attivo sociale sarà devoluto a scopi pari a quelli del Club stesso. Art. 10 Per qualsiasi altra questione si fa riferimento allo statuto F.I.A.V. . |
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