Statuto del CLUB ITALIANO della BANTAM

 

Art. 1  Viene costituito un Club specializzato di razza con il nome di CLUB ITALIANO della BANTAM.
Art. 2  La sede sociale è presso il "referente" in carica.
Art. 3  Possono essere membri del club solo gli allevatori regolarmente tesserati F.I.A.V. per l'anno in corso.
- Qualora ciascun membro non rinnovi il tesseramento F.I.A.V. vedrà decadere anche quello del Club, perdendo ogni forma di quota sociale.
Art. 4  Gli scopi del Club sono:
- raggruppare allevatori e simpatizzanti della razza, favorendo e sviluppando relazioni e scambi tra gli stessi.
- sorvegliare e rispettare lo standard e la diffusione della razza.
- allevare rigidamente in selezione.
- redigere un albo di allevamento.
- organizzare giornate tecnico-scientifiche e/o almeno un incontro espositivo annuo.
Art. 5  Il Club favorirà tutti gli scambi culturali e pratici assicurando un servizio gratuito a tutti i Soci.
- Si impegnerà presso le Associazioni organizzatrici delle esposizioni in cui si svolgerà l'annuale incontro espositivo per agevolare il prezzo d'ingabbio.
- Si impegnerà presso l'Ordine dei Giudici affinché vengano designati dei giudici scelti a maggioranza dagli allevatori.
Art. 6   Per il momento è previsto un "referente" con compiti puramente di segreteria, eletto a maggioranza all'assemblea generale. Questa figura rimarrà in carica per due anni e sarà rieleggibile.
Art. 7  L'assemblea generale è composta da tutti i Soci del Club e si riunisce almeno una volta all'anno, possibilmente durante il momento espositivo.
- un'assemblea straordinaria può essere indetta qualora un terzo dei soci lo richieda.
- è compito dell'assemblea generale eleggere il "referente", stabilire la quota sociale e approvare qualsiasi modifica allo statuto purchè comunicata due mesi prima dello svolgimento della stessa.
- tutto ciò che è approvato in Assemblea Generale diventa operativo quando ad essa ha partecipato il 50% dei Soci iscritti.
Art. 8  Tutti i membri del Club che andranno a nuocere gli scopi perseguiti dall'Associazione, saranno radiati dopo che avranno espresso spiegazioni di fronte all'Assemblea Generale.
Art. 9  In caso di scioglimento, votato con maggioranza dai presenti all'Assemblea Generale, tutto l'attivo sociale sarà devoluto a scopi pari a quelli del Club stesso.
Art. 10  Per qualsiasi altra questione si fa riferimento allo statuto F.I.A.V.

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