STATUTO

A.T.A. Associazione Toscana Avicoltori

N.B. : Ogni Associazione Italiana dispone di un proprio Statuto (si somigliano molto fra loro), qui usiamo come "esempio" o campione di riferimento quello della A.T.A. (Associazione Toscana Avicoltori) tanto per rendere noto in cosa consiste uno Statuto e i suoi principi fondamentali. Noterete che in alcuni casi sono stati evidenziati in neretto o sottolineati poichè sono gli stessi principi che hanno dato vita allo spirito necessario per lo sviluppo e la costruzione di questo sito. (Da leggere attentamente)

Staff del Pollaio

 

TITOLO I
COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Articolo 1
E' costituita l'Associazione fra allevatori e gli amatori di avicoli denominata "A.T.A." Associazione Toscana Avicoltori, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Articolo 2
La sede dell'associazione è presso il Presidente.

Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4
L'Associazione non persegue fini speculativi nè di lucro e durante la sua vita non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è libera, autonoma, apolitica, apartitica, confessionalemente neutra.
Essa è costituita con le specifiche finalità:
a) di promuovere e diffondere l'allevamento degli avicoli di razza, mirato a conservare e migliorare le razze esistenti, al recupero di quelle rare o scomparse e alla selezione di nuove razze e colorazioni;
b) di promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola e l'informazione ai singoli Soci;
c) di fornire ai propri Soci allevatori i contrassegni inamovibili forniti da Enti Pubblici o da altri organismi ai quali l'Associazione aderisce;
d) di promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi;
e) di intervenire ufficialmente o promuovere l'intervento dei singoli Soci a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali;
f) di acquistare le attrezzature necessarie all'allestimemto di manifestazioni avicole;
g) di compiere ogni altro atto utile al raggiungimento del fine sociale.

TITOLO II
SOCI

Articolo 5
Il numero dei Soci è illimitato

Articolo 6
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che lo desiderano purchè non perseguano scopi speculativi e commerciali. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. Sono istituite le seguenti categorie di Socio:

a) Soci Ordinari
b) Soci Onorari
Chi desidera diventare Socio deve prendere visione del presente Statuto e all'atto della presentazione dell'apposita domanda scritta si assume l'obbligo di osservarlo.

Articolo 7
L'ammontare della quota annuale di iscrizione viene stabilito dall'Assemblea Generale. La quota o contributo associativo non sarà mai rivalutabile.

Articolo 8
La qualifica di Socio si perde per:
a) mancato rinnovo dell'affiliazione a causa del mancato pagamento della quota associativa;
b) rifiuto motivato del rinnovo da parte dell'Associazione;
c) espulsione qualora il comportamento o le attività del Socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Revisore.
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese per l'assolvimento del mandato.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10
L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli iscritti, le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Sono garantite l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità e delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.

Articolo 11
L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemlea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le viene sottoposta. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per l'esame di modifiche del presente Statuto, per gravi circostanze o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Articolo 12
La convocazione dell'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere effettuata tramite lettera da inviare a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera di convocazione devono essere specificati, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Articolo 13
L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza propria o per delega di almeno la metà dei Soci pù uno. La seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Articolo 14
I Soci che non possono partecipare all'Assemblea Generale possono farsi rappresentare da un'altro Socio. Ogni Socio può esprimere un solo voto oltre al proprio. Il tipo di votazione (segreto o per alzata di mano) è stabilito dal Presidente dell'Assemblea Generale.

Articolo 15
L'Assemblea Generale elegge il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore.

PRESIDENTE

Articolo 16
Il Presidente viene nominato dall'Assemblea Generale. E' eletto tra i Soci, rimane in carica un triennio e può essere rieletto. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, coordina l'attività associativa, fa osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, sottoscrive gli atti sociali e rappresenta l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità e di fronte ai terzi. Provvede, inoltre a convocare l'Assemblea Generale nei tempi e nei modi prescritti. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di questi vengono espletate dal Vice Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura l'attività associativa. E' composto da un numero di membri variabile da tre a nove compreso il Presidente, i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nella prima riunione dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Vice Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tramite lettera o avviso verbale o telefonico ogni volta che questi lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e deve gestire il patrimonio dell'Associazione in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) esaminare le domande di ammissione di nuovi Soci ed esprimere parere favorevole o contrario;
b) decretare l'espulsione dall'Associazione dei Soci che non rispettano lo Statuto sociale;
c) promuovere l'adesione dell'Associazione ad organismi aventi scopi simili o uguali a quelli dell'Associazione stessa e nominare i propri rappresentanti in seno a detti organismi;
d) autorizzare l'allestimento di mostre avicole. Spetta, inoltre al Consiglio Direttivo redigere entro il 31 Marzo di ogni anno un rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e presentare un piano programmatico corredato dal relativo impegno di spesa dell'attivià da svolgere nel nuovo anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono depositati, per trenta giorni, presso la segreteria dell'Associazione, dove ciascun Socio può prenderne visione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, propone l'importo annuale della quota associativo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta, in caso di parità di votazione prevale il parere del Presidente.

Articolo 18
Ogni membro del Consiglio Direttivo e per due volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni viene ritenuto dimissionario e decade dalla carica. Viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto dall'Assemblea Generale. Viene seguita la stessa procedura in ogni altro caso di cessazione di carica. Il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente o della metà del Consiglio Direttivo originario eletto dall'Assemblea Generale, il Consiglio decade, ma è prorogato assieme al Presidente fino all'espletamento dell'Assemblea Generale Straordinaria Elettiva convocata dal Presidente nel termine massimo di sessanta giorni.

REVISORE

Articolo 19
Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Può essere scelto dall' Assemblea Generale anche fra i non Soci e dura in carica un triennio. Il controllo dallo stesso esercitato è di legalità e correttezza contabile. Il Revisore redige una relazione con i risultati delle verifiche effettuate che deve presentare in occasione della convocazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. Il Revisore può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, non ha l'obbligo di partecipare e non ha diritto di voto.

TITOLO IV
PATRIMONIO - RISORSE

Articolo 20
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie o natura o qualunque titolo pervenuti, da parte di Soci e/o terzi e divenuti di proprieta dell'Associazione;
b) da fondi liquidi e dai titoli.
Le entrate sono costituite:

a) dai proventi delle quote associative;
b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di privati, Associazioni o Enti Pubblici,
c) da ogni altro corrispettivo versato dai Soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati;
d) dagli avanzi di gestione.
L'eventuale avanzo di gestione non è mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i Soci, e deve essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che i Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

Articolo 21
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Qui di seguito invece sono riportati altri importanti punti dello Statuto della Federazione Italiana Associazioni Avicole (F.I.A.V.)

 

Articolo 1 - Costituzione
1 - E' costituita con sede in  ......  , l'Associazione denominata Federazione Italiana Associazioni Avicole - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di seguito detta Federazione. La Federazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2 - La Federazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse,
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3 - Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
4 - la Federazione ha durata illimitata.
5 - il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.

Articolo 2 - Attività
La Federazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nella Promozione e nel sostegno di attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 460/97 e in particolare il miglioramento, lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale;
Si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per tramite dei singoli allevatori soci dell'associazioni federate, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale che espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione e selezionando nuove razze e/o colorazioni;
Si interessa, quindi, della loro protezione e dei connessi problemi ecologico - ambientali. La Federazione persegue le s
ue Finalità anche con l'attività di:
- coordinamento, regolamentazione e controllo delle attività svolte dalle associazioni federate e di loro soci
- di promuovere l'adesione alle organizzazioni internazionali istituite per il raggiungimento di analoghe finalità
- di promuovere e di diffondere a mezzo stampa la cultura avicola, edire e pubblicare la rivista "Avicoltura-Avicultura" e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione
- di tenere il Registro Nazionale Allevatori RNA e fornire agli allevatori iscritti alle associazioni Federate i contrassegni inamovibili forniti da ditte specializzate o da enti pubblici o da altri organismi ai quali la Federazione aderisce
- di promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi
- di intervenire ufficialmente o promuovere l'intervento delle associazioni federate e/o dei loro iscritti a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali
- acquistare o fare da intermediario, tra il venditore e i soci, (attraverso gruppi di acquisto) beni connessi all'attività istituzionale
- di compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Articolo 3 - I Soci
Possono divenire soci della Federazione tutte le associazioni che ne condividano le finalità di utilità sociale e:
- le associazioni i cui associati non perseguano fini speculativi e di lucro
- le associazioni ed i loro tesserati che non pratichino in alcun modo attività commerciali nel settore avicolo amatoriale. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall'assemblea dei soci. Le quote ...

... (segue)......

 

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