TITOLO I
COSTITUZIONE
- DURATA - SCOPI
Articolo 1
E' costituita l'Associazione
fra allevatori e gli amatori di avicoli denominata "A.T.A." Associazione
Toscana Avicoltori, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Articolo
2
La sede dell'associazione è presso il Presidente.
Articolo
3
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo
4
L'Associazione non persegue fini speculativi nè di lucro e durante
la sua vita non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge. L'Associazione è libera, autonoma, apolitica,
apartitica, confessionalemente neutra.
Essa è costituita con le specifiche
finalità:
a) di promuovere e diffondere l'allevamento degli
avicoli di razza, mirato a conservare e migliorare le razze esistenti, al recupero
di quelle rare o scomparse e alla selezione di nuove razze e colorazioni;
b) di promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola e l'informazione
ai singoli Soci;
c) di fornire ai propri Soci allevatori i contrassegni
inamovibili forniti da Enti Pubblici o da altri organismi ai quali l'Associazione
aderisce;
d) di promuovere manifestazioni a carattere divulgativo
quali mostre o concorsi;
e) di intervenire ufficialmente o
promuovere l'intervento dei singoli Soci a manifestazioni avicole nazionali ed
internazionali;
f) di acquistare le attrezzature necessarie
all'allestimemto di manifestazioni avicole;
g) di compiere
ogni altro atto utile al raggiungimento del fine sociale.
TITOLO
II
SOCI
Articolo 5
Il numero
dei Soci è illimitato
Articolo 6
Possono far parte
dell'Associazione tutti coloro che lo desiderano purchè non perseguano
scopi speculativi e commerciali. La qualifica di Socio è personale e non
trasmissibile per nessun motivo o titolo.La durata della qualifica di associato
è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Tutti i Soci
hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. Sono istituite le seguenti
categorie di Socio:
a) Soci Ordinari
b) Soci
Onorari
Chi desidera diventare Socio deve prendere visione del presente
Statuto e all'atto della presentazione dell'apposita domanda scritta si assume
l'obbligo di osservarlo.
Articolo 7
L'ammontare
della quota annuale di iscrizione viene stabilito dall'Assemblea Generale. La
quota o contributo associativo non sarà mai rivalutabile.
Articolo
8
La qualifica di Socio si perde per:
a) mancato rinnovo dell'affiliazione
a causa del mancato pagamento della quota associativa;
b) rifiuto motivato
del rinnovo da parte dell'Associazione;
c) espulsione qualora il comportamento
o le attività del Socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità
del presente Statuto.
TITOLO III
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c)
il Consiglio Direttivo;
d) il Revisore.
Tutte le cariche sociali
sono gratuite salvo il rimborso delle spese per l'assolvimento del mandato.
ASSEMBLEA
GENERALE
Articolo 10
L'Assemblea Generale dei
Soci è il massimo organo dell'Associazione. L'Assemblea Generale rappresenta
la totalità degli iscritti, le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci
i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Sono garantite
l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità
dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità e delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.
Articolo
11
L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemlea
Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese
di Aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale
rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che
le viene sottoposta. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per
l'esame di modifiche del presente Statuto, per gravi circostanze o su richiesta
di almeno un quinto dei Soci.
Articolo 12
La convocazione
dell'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere effettuata
tramite lettera da inviare a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. Nella lettera di convocazione devono essere specificati,
la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'Ordine del
Giorno dell'Assemblea.
Articolo 13
L'Assemblea Generale,
sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione con la
presenza propria o per delega di almeno la metà dei Soci pù uno.
La seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo l'ora fissata per la prima
convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o
rappresentati.
Articolo 14
I Soci che non possono
partecipare all'Assemblea Generale possono farsi rappresentare da un'altro Socio.
Ogni Socio può esprimere un solo voto oltre al proprio. Il tipo di votazione
(segreto o per alzata di mano) è stabilito dal Presidente dell'Assemblea
Generale.
Articolo 15
L'Assemblea Generale elegge
il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore.
PRESIDENTE
Articolo 16
Il Presidente viene nominato dall'Assemblea Generale. E' eletto tra i Soci, rimane
in carica un triennio e può essere rieletto. Il Presidente ha il potere
di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, coordina
l'attività associativa, fa osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti,
da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale,
sottoscrive gli atti sociali e rappresenta l'Associazione di fronte a qualsiasi
autorità e di fronte ai terzi. Provvede, inoltre a convocare l'Assemblea
Generale nei tempi e nei modi prescritti. In caso di assenza o di impedimento
temporaneo del Presidente, le funzioni di questi vengono espletate dal Vice Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo
17
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura l'attività
associativa. E' composto da un numero di membri variabile da tre a nove compreso
il Presidente, i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nella prima riunione dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina
del Vice Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal
Presidente tramite lettera o avviso verbale o telefonico ogni volta che questi
lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e deve gestire il patrimonio dell'Associazione in conformità
agli scopi istituzionali e alla legge. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) esaminare le domande di ammissione di nuovi Soci ed esprimere parere
favorevole o contrario;
b) decretare l'espulsione dall'Associazione
dei Soci che non rispettano lo Statuto sociale;
c) promuovere l'adesione
dell'Associazione ad organismi aventi scopi simili o uguali a quelli dell'Associazione
stessa e nominare i propri rappresentanti in seno a detti organismi;
d)
autorizzare l'allestimento di mostre avicole. Spetta, inoltre al Consiglio
Direttivo redigere entro il 31 Marzo di ogni anno un rendiconto economico finanziario
dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e presentare
un piano programmatico corredato dal relativo impegno di spesa dell'attivià
da svolgere nel nuovo anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono depositati,
per trenta giorni, presso la segreteria dell'Associazione, dove ciascun Socio
può prenderne visione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, propone l'importo
annuale della quota associativo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
Generale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta,
in caso di parità di votazione prevale il parere del Presidente.
Articolo
18
Ogni membro del Consiglio Direttivo e per due volte consecutive e senza
giustificato motivo non partecipa alle riunioni viene ritenuto dimissionario e
decade dalla carica. Viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni,
in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, ha riportato il maggior numero
di voti dopo l'ultimo eletto dall'Assemblea Generale. Viene seguita la stessa
procedura in ogni altro caso di cessazione di carica. Il nuovo membro rimane in
carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni
del Presidente o della metà del Consiglio Direttivo originario eletto dall'Assemblea
Generale, il Consiglio decade, ma è prorogato assieme al Presidente fino
all'espletamento dell'Assemblea Generale Straordinaria Elettiva convocata dal
Presidente nel termine massimo di sessanta giorni.
REVISORE
Articolo
19
Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio.
Può essere scelto dall' Assemblea Generale anche fra i non Soci e dura
in carica un triennio. Il controllo dallo stesso esercitato è di legalità
e correttezza contabile. Il Revisore redige una relazione con i risultati delle
verifiche effettuate che deve presentare in occasione della convocazione dell'Assemblea
Generale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. La carica di
Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. Il Revisore può
essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, non ha l'obbligo di partecipare
e non ha diritto di voto.
TITOLO IV
PATRIMONIO
- RISORSE
Articolo 20
Il patrimonio dell'Associazione
è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie
o natura o qualunque titolo pervenuti, da parte di Soci e/o terzi e divenuti di
proprieta dell'Associazione;
b) da fondi liquidi e dai titoli.
Le entrate sono costituite:
a) dai proventi delle quote
associative;
b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti
da parte di privati, Associazioni o Enti Pubblici,
c) da ogni altro
corrispettivo versato dai Soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati;
d) dagli avanzi di gestione.
L'eventuale avanzo di gestione non è
mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i Soci, e deve essere destinato
alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che i Consiglio
Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO
Articolo 21
In caso di scioglimento
per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra
Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Qui
di seguito invece sono riportati altri importanti punti dello Statuto della Federazione
Italiana Associazioni Avicole (F.I.A.V.)
Articolo
1 - Costituzione
1 - E' costituita con sede in ...... , l'Associazione
denominata Federazione Italiana Associazioni Avicole - Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale (ONLUS) di seguito detta Federazione. La Federazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno
distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione
esterna della medesima.
2 - La Federazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle
ad esse direttamente connesse
- non distribuisce, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della
medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente
connesse,
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà
il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre
ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
3 - Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti
e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
4
- la Federazione ha durata illimitata.
5 - il trasferimento della sede non
comporterà modifica statutaria.
Articolo 2 - Attività
La Federazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale
e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nella Promozione
e nel sostegno di attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
NATURA E DELL'AMBIENTE ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 460/97 e in particolare
il miglioramento, lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale;
Si
prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat
e, per tramite dei singoli allevatori soci dell'associazioni federate, di diffondere
i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale che espositivo
- riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione e selezionando nuove
razze e/o colorazioni;
Si interessa, quindi, della loro protezione e dei
connessi problemi ecologico - ambientali. La Federazione persegue le sue Finalità
anche con l'attività di:
- coordinamento, regolamentazione e controllo
delle attività svolte dalle associazioni federate e di loro soci
-
di promuovere l'adesione alle organizzazioni internazionali istituite per
il raggiungimento di analoghe finalità
- di promuovere e di diffondere
a mezzo stampa la cultura avicola, edire e pubblicare la rivista "Avicoltura-Avicultura"
e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità
dell'Associazione
- di tenere il Registro Nazionale Allevatori RNA e fornire
agli allevatori iscritti alle associazioni Federate i contrassegni inamovibili
forniti da ditte specializzate o da enti pubblici o da altri organismi ai quali
la Federazione aderisce
- di promuovere manifestazioni a carattere divulgativo
quali mostre o concorsi
- di intervenire ufficialmente o promuovere
l'intervento delle associazioni federate e/o dei loro iscritti a manifestazioni
avicole nazionali ed internazionali
- acquistare o fare da intermediario,
tra il venditore e i soci, (attraverso gruppi di acquisto) beni connessi all'attività
istituzionale
- di compiere ogni altro atto utile al raggiungimento
delle finalità statutarie
- cooperare con tutti coloro
che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
Articolo
3 - I Soci
Possono divenire soci della Federazione tutte le associazioni
che ne condividano le finalità di utilità sociale e:
- le associazioni
i cui associati non perseguano fini speculativi e di lucro
- le associazioni
ed i loro tesserati che non pratichino in alcun modo attività commerciali
nel settore avicolo amatoriale. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della
quota associativa stabilita di anno in anno dall'assemblea dei soci. Le quote
...
... (segue)......
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